Osservatorio su discriminazione razziale a scuola e in contesti educativi

Con questa rubrica nasce l’osservatorio Mammut sulla discriminazione razziale a scuola e in educazione. Poche righe in cui si racconta un episodio di pregiudizio razziale e la risposta di chi studia l’argomento da una prospettiva giuridica, antropologica, sociologica, storica e pedagogica.

In questo numero: Cosimo Alterio e Francesca Riva, mentre vanno a prendere uno dei bambini del campo rom di Secondigliano per portarlo al Mammut, s’imbattono in uno sconcertante furgoncino… Francesca Saudino, avvocato del Centro territoriale, abbozza invece un primo quadro su ordinamento giuridico, discriminazione razziale e possibilità di fare ricorso a leggi e altri strumenti pubblici.



Tutti a scuola, proprio tutti...

Pomeriggio di gennaio. Con una collega entriamo in una scuola elementare di Scampia per incontrare l’insegnante di un bambino che frequenta il doposcuola.

In attesa della maestra, aspettiamo qualche minuto nel corridoio della scuola. I pensieri si perdono tra disegni prestampati da colorare, pupazzi di neve sintetica, il prato, la villa abusiva del custode, tredici piani d’ombra… e lo scuolabus quasi giallo “come quelli dei film” che aspetta solo chi va nei campi autorizzati o in quelli “spontanei”.

Un urlo mi riporta nel corridoio come una porta che sbatte:

ROM ROM ROM!

Il bidello passava quest’uomo gridava

Rom rom rom!

Il bidello passava e nella scuola echeggiava

Rom rom rom!

Dalla classe spuntava tra mani che la indicavan

Rom rom rom!

Il mio sguardo seguiva congelato dal coro

Che cantava e indicava

ROM!

Cosimo Alterio

 


La giustizia, i suoi limiti, i suoi strumenti

di Francesca Saudino

Un’indispensabile premessa

Perché inserire in un giornale di inchiesta e ricerca pedagogica una rubrica che documenti i casi di “discriminazione razziale” nei contesti educativi? E soprattutto, può essere utile a insegnanti, bambini, ragazzi, genitori, educatori sapere cosa dice la legge e che strumenti abbiamo a disposizione per combattere discriminazioni fondate su quella che continuiamo a chiamare “ razza”?

Ovviamente non ho una risposta. La risposta la daranno i lettori e gli interventi che, da varie prospettive professionali e culturali (pedagogica, antropologica, psicologica, sociologica, storica… e non solo legale e giuridica) il Barrito saprà sollecitare. Quello che credo però è che sia inutile offrire strumenti giuridici nudi e crudi senza allargare il campo ad una riflessione più ampia.

Ecco perché, prima di passare agli strumenti che il diritto ci fornisce, preferisco iniziare con alcuni spunti di ragionamento.

  1. In qualsiasi contesto educativo, dove per definizione si trasmettono cultura e valori – anche mettendo in discussione e riformulando quelli ereditati – sarebbe buona norma una riflessione approfondita sulla forma di organizzazione politica e amministrativa in cui ci troviamo. Quale legge abbiamo in mente quando parliamo di legalità? Quale idea di giustizia, di Stato, di democrazia? Dovremmo in sostanza chiarire la nostra idee sull’esistente per verificare se ci sembra importante trasmettere ai giovani la visione di fondo della nostra organizzazione giuridica e amministrativa (che si è formata in un certo momento storico e secondo determinati processi) oppure no. Cosa secondo noi merita di essere preservato e cosa invece necessita di un cambiamento. Anche in virtù della distanza ormai macroscopica tra il “modello” e la realtà. La questione da porsi potrebbe essere: se potessi costruire un mondo completamente nuovo, cosa mi porterei dietro di quello vecchio? Cosa manterrei di questo sistema di organizzare le relazioni fra i cittadini? Ma prima: che cosa intendiamo per “cittadino”? E anche: quale modello di organizzazione hanno scelto le popolazioni di altri Stati o regioni del mondo o di altre epoche? E ancora: l’ organizzazione in Stati è un sistema di per sé condivisibile? Si potrebbe continuare all’infinito, tuttavia, senza esagerare, credo sia importante innanzitutto conoscere il nostro sistema politico-giuridico-amministrativo e le sue leggi, per poi guardarli con occhio critico e non di sudditanza o di accettazione inconsapevole.  E questo vale anche per le leggi italiane, europee e internazionali in merito al contrasto della discriminazione razziale.
  1. Fatte queste premesse, aggiungerei anche che la prospettiva giuridica, con i suoi strumenti, la sua storia, la sua visione delle cose, non dovrebbe essere lasciata mai sola a presidiare i campi fondamentali della vita delle persone, necessitando questi ultimi dell’accompagnamento di uno sguardo più ampio.
  1. Al tempo stesso però, ignorare la legge e i suoi strumenti, vivendo come se non esistessero, porta gravissime degenerazioni (sempre di più sotto gli occhi di tutti), che vanno a vantaggio dei più “forti” che avranno sempre la meglio in un’arena con armi impari e senza regole condivise. E questo è certamente più vero in una città come Napoli che spesso si fregia, a mio giudizio impropriamente, di essere una città dall’anima anarchica, tradendo il significato più profondo di questo termine e di questa forma rigorosa di organizzazione. Così come è vero in un mondo sempre più dominato da logiche di mercato e profitto a discapito dei diritti fondamentali.
  1. Il rapporto con le leggi e le norme dell’ordinamento giuridico a cui siamo “sottoposti”, quindi, dovrebbe essere sempre dialogico e critico, mai passivo, fino all’esercizio serissimo di pratiche di disobbedienza civile, laddove la norma giuridica è in aperto contrasto con quella etica e morale.

La discriminazione razziale

Venendo al tema in questione si può iniziare ad osservare che la discriminazione non è che l’altra faccia della medaglia dell’uguaglianza. E che quindi il principio normativo a cui fare riferimento è il principio di uguaglianza, violato con atti discriminatori. Il principio di uguaglianza è uno dei cardini dell’ordinamento italiano, così come di quello europeo e internazionale e di quasi tutti gli ordinamenti del mondo.

La prima e più importante sede in cui la legge italiana tratta del principio di uguaglianza è l’art. 3 della Costituzione: “1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Si dice in gergo giuridico che l’art. 3 disciplina sia l’uguaglianza formale che quella sostanziale, nel senso che posto il principio (comma 1), lo Stato ha l’obbligo di rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale, che si frappongono all’uguaglianza (comma 2).  

Il principio di non discriminazione è presente praticamente in tutte le norme a carattere sopranazionale, che l’Italia deve rispettare in virtù di impegni di legge. Cito solo alcuni dei più importanti esempi: a) l’articolo 2 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; b) l’articolo 14 della Convezione Europea sui diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai governi degli Stati membri del Consiglio d’Europa (che non è un organo della Unione europea ma un ente internazionale autonomo); c) l’articolo 2 della Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 1991.

Una spinta forte ad intervenire negli Stati membri con leggi specifiche per combattere la discriminazione razziale è venuta anche dalla legislazione europea che, nel 2000, ha emanato alcune importanti direttive, di cui una in tema di discriminazione razziale (dir. 2000/43/CE) a cui l’Italia ha dato attuazione nel 2003 con il Decreto legislativo n. 215. Queste leggi hanno in parte ordinato la materia: definendo cosa si intende per discriminazione razziale, prevedendo l’istituzione di un Ufficio nazionale di contrasto alle discriminazioni razziali, introducendo la possibilità per la vittima di discriminazione di rivolgersi ad un giudice per ottenere l’interruzione del comportamento discriminatorio e il risarcimento del danno (rinviando in parte alla legge in materia di immigrazione Dlgs 286/98 che già lo prevedeva) anche con la possibilità per le vittime di rimanere anonime facendo agire per proprio conto associazioni iscritte in apposito registro.

Dalle leggi citate è possibile enucleare alcuni strumenti offerti dall’ordinamento italiano: a) l’azione civile in giudizio – anche avvalendosi di una associazione –, conferendo mandato ad un avvocato; b) la segnalazione all’U.N.A.R., ovvero l’ufficio del Ministero delle pari opportunità per la eliminazione delle discriminazioni razziali (attualmente diretto dalla professoressa Isabella Rauti, figlia di Pino e moglie del Sindaco romano Gianni Alemanno, che ai tempi della svolta di Fiuggi non seguì il marito e decise di fondare il Movimento Sociale Fiamma Tricolore, di cui divenne dirigente); c) il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo che vigila sull’attuazione della Convenzione europea (CEDU), solitamente dopo aver esperito i mezzi di tutela offerti dall’ordinamento interno dello Stato; d) oltre a quelle citate vi sono le possibilità offerte dall’ordinamento in materia penale, come ad esempio fare un esposto alla Procura della Repubblica per consentire all’autorità competente di verificare la sussistenza di un’ipotesi di reato e quindi costituirsi parte civile nell’eventuale processo, ma il tema necessita di ulteriore spazio di approfondimento e lo affronteremo separatamente.

Per ora abbiamo solo accennato ad alcuni strumenti offerti dall’ordinamento, tutti da approfondire, anche alla luce dello sguardo critico e consapevole a cui si faceva riferimento all’inizio. Sarà materia dei prossimi numeri.

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 
canakkale
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search
escort bayan
escort bayan